Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di
congedo retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001. Con Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 , la Corte Costituzionale ha esteso anche ai
parenti e agli affini conviventi entro il terzo grado della persona con
disabilità la possibilità di richiedere il congedo, purché tutti gli
altri siano mancanti, impossibilitati con motivazione oggettive, deceduti o in condizioni di salute invalidanti
tali da impedire di poter prestare assistenza alla persona con
disabilità.
I periodi di congedo
possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni
interi.
I possibili beneficiari del periodo fino a due anni di congedo retribuito sono:
- il coniuge convivente della persona con disabilità;
- i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona con disabilità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del persona siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il congedo viene concesso ai figli conviventi solo nel caso in cui tutti gli altri potenziali aventi diritto (coniuge convivente ed entrambi i genitori) siano mancanti o deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi con la persona con disabilità in assenza di altri soggetti idonei a prestare «assidua» assistenza.
Se invece sussistono altri conviventi che potrebbero assistere la persona con disabilità, basta che essi dichiarino per iscritto l'impossibilità di occuparsene per motivazioni oggettive (disabilità, residenza in un luogo lontano, o per motivi lavorativi, ecc.).
ATTENZIONE al concetto di “convivenza”. Dopo
indicazioni di avviso diverso da parte di INPS, il Ministero del Lavoro
ha fornito in modo dirimente, l’esatta interpretazione del concetto di
convivenza.
Con la Lettera Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884, il Ministero del Lavoro afferma che “al
fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza
che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste,
rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e
un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale
concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il
soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune,
riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni
diversi.”
Questo significa che i lavoratori che non siano in grado di
dimostrare – evidentemente con il certificato di residenza – di abitare
presso lo stesso numero civico del familiare da assistere non possono
accedere al congedo.
L’articolo 42,
comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 44.276,32 annui
per il congedo di durata annuale. L’importo (quello citato è relativo
al 2011) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo
le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Nella sostanza
il datore di lavoro anticipa l’indennità e poi la detrae dalla somma dei
contributi previdenziali che normalmente versa all’istituto
previdenziale (es. INPS).
Il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
La domanda
Per fruire del congedo retribuito (frazionato o completo) il
lavoratore deve presentare una specifica domanda, allegando
documentazione, dichiarazioni, indicazioni.
L’articolo 42, comma 5 del Decreto 151/2001 precisa che ha diritto a fruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta (Il D.S. spesso accoglie la domanda immediatamente senza nessun problema).
Solitamente per il personale della scuola non ci sono moduli predisposti anche se conviene sempre chiedere presso la propria scuola o la sede previdenziale più vicina (specialmente da quando l'inpdap non esiste più!!!).
Io vi fornisco i modelli di domanda sottoforma di autocertificazioni e in parte presi dal sito Inps:
- Modello di domanda/richiesta (per il datore di lavoro e l'ente previdenziale):
- per il fratello o la sorella di una persona con disabilità grave, il modulo Hand5
- per il coniuge con disabilità grave, il modulo Hand6
- per il genitore con disabilità grave, il modulo Hand7.
- Autocertificazione di non ricovero della persona disabile
- Autocertificazionedi esclusività e continuità dell'assistenza
- Autodichiarazione di residenza e stato di famiglia
- Autodichiarazione di impossibilità di assistenza da parte di altri familiari conviventi
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