Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001. Con Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 , la Corte Costituzionale ha esteso anche ai parenti e agli affini conviventi entro il terzo grado della persona con disabilità la possibilità di richiedere il congedo, purché tutti gli altri siano mancanti, impossibilitati con motivazione oggettive, deceduti o in condizioni di salute invalidanti tali da impedire di poter prestare assistenza alla persona con disabilità.
I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi.  
I possibili beneficiari del periodo fino a due anni di congedo retribuito sono:
  • il coniuge convivente della persona con disabilità;
  • i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  • uno dei figli conviventi della persona con disabilità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del persona siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il congedo viene concesso ai figli conviventi solo nel caso in cui tutti gli altri potenziali aventi diritto (coniuge convivente ed entrambi i genitori) siano mancanti o deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi con la persona con disabilità in assenza di altri soggetti idonei a prestare «assidua» assistenza.
Se invece sussistono altri conviventi che potrebbero assistere la persona con disabilità, basta che essi dichiarino per iscritto l'impossibilità di occuparsene per motivazioni oggettive (disabilità, residenza in un luogo lontano, o per motivi lavorativi, ecc.).

ATTENZIONE al concetto di “convivenza”.  Dopo indicazioni di avviso diverso da parte di INPS, il Ministero del Lavoro ha fornito in modo dirimente, l’esatta interpretazione del concetto di convivenza.
Con la Lettera Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884, il Ministero del Lavoro afferma che “al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.”
Questo significa che i lavoratori che non siano in grado di dimostrare – evidentemente con il certificato di residenza – di abitare presso lo stesso numero civico del familiare da assistere non possono accedere al congedo.

L’articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 44.276,32 annui per il congedo di durata annuale. L’importo (quello citato è relativo al 2011) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Nella sostanza il datore di lavoro anticipa l’indennità e poi la detrae dalla somma dei contributi previdenziali che normalmente versa all’istituto previdenziale (es. INPS).
Il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

 

La domanda

Per fruire del congedo retribuito (frazionato o completo) il lavoratore deve presentare una specifica domanda, allegando documentazione, dichiarazioni, indicazioni.
L’articolo 42, comma 5 del Decreto 151/2001 precisa che ha diritto a fruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta (Il D.S. spesso accoglie la domanda immediatamente senza nessun problema).

Solitamente per il personale della scuola non ci sono moduli predisposti anche se conviene sempre chiedere presso la propria scuola o la sede previdenziale più vicina (specialmente da quando l'inpdap non esiste più!!!). 
Io vi fornisco i modelli di domanda sottoforma di autocertificazioni e in parte presi dal sito Inps:
  • Modello di domanda/richiesta (per il datore di lavoro e l'ente previdenziale):
- per i genitori con figli o affidati con disabilità grave, il modulo Hand4
- per il fratello o la sorella di una persona con disabilità grave, il modulo Hand5
- per il coniuge con disabilità grave, il modulo Hand6
- per il genitore con disabilità grave, il modulo Hand7.

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