sabato 23 dicembre 2017

Sia la Direttiva 27/12/12 che la C.M. n.8/2013 fanno riferimento al riconoscimento di un Bisogno Educativo Speciale di uno studente a partire anche semplicemente dall’osservazione sistematica dei docenti, per tutti quei casi in cui non esista alcuna certificazione, ma l’alunno mostri un disagio o una difficoltà anche solo transitori (si pensi al caso classico del bambino sofferente per una separazione conflittuale dei genitori, o per un lutto o per la perdita di lavoro di uno dei genitori, e così via). Si tratta di situazioni in cui il team docente può ravvisare un Bisogno Educativo Speciale momentaneo e decidere di approntare, fino a quando la situazione non sia rientrata, un Piano Educativo Personalizzato.
 
Laddove, per motivi medici o clinici, la famiglia di uno studente consegni a scuola una certificazione anche privata (e non necessariamente di una struttura pubblica, come per la Legge 170 o 104) che attesti una situazione di difficoltà di uno studente (ad esempio per cure mediche o fobia scolare o attacchi di panico, solo per citare alcuni esempi), la scuola può già attivare un PDP.

Riporto parte della Premessa della Direttiva 27/12/12, che fuga ogni dubbio in proposito:
“…è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta”.

Fonte: http://bes-dsa.it/ - blog di orizzonte scuola.
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