giovedì 14 luglio 2016

Sussiste molta confusione sui diversi operatori della scuola che spesso intervengono nella cura dei bisogni dei nostri figli o alunni con disabilità, in questo articolo cercheremo di capire meglio la differentra tra l'assistente ad personam e l'assistente igienico personale, poichè molto spesso vengono confuse e associate tra loro.

L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è fornita da assistente ad personam (stesso significato con entrambi le denominazioni), il quale fornisce assistenza specialistica e collabora con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici. L'assistente all'autonomia e alla cominicazione non è altro un operatore - educatore che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.
La figura nasce dall'art. 42 del DPR 616/1977 - Assistenza ai minorati psico-fisici e dall' art. 13 della Legge n. 104/1992 - Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Tradizionalmente  ne sono stati destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione; col tempo, però, la corretta lettura delle norme ha consentito la diffusione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità . 

A questa figura professionale competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale, affidate invece ai collaboratori scolastici o personale aderente alle cooperative di zona.  
In particolar modo l'Assistente Igienico personale risulta una figura quantomai controversa, che dovrebbe assistere il bambino disabile all’interno della struttura scolastica. Il problema è rappresentato dal fatto che, spesso, l’attribuzione di tale figura assistenziale desta parecchia confusione. Spetta al dirigente scolastico o all’Ente locale (che per la scuola dell’infanzia è il Comune di residenza del bambino) la nomina di detta figura? In Sicilia, la vecchia Legge Regionale, ha reso ancora più complicata la ricerca delle responsabilità in quanto, di fatto, non si obbliga il Dirigente scolastico a livello “coercitivo” ma semplicemente lo si “invita” a garantire il servizio. Dall’altro lato, i Comuni di residenza, che devono fare spesso i conti con le proprie casse, riconoscono in questo mancato allineamento dei Dirigenti scolastici, una sorta di “scudo” dietro cui proteggersi di anno in anno, con il rimando di responsabilità agli Enti locali a causa della mancanza di idoneo personale formato all’interno della scuola.

FISH - “In Italia il problema assai controverso è stato risolto con il CCNL del 2003, confermato col CCNL del 2007 art 47,48 e Tabella A e seguenti CCNL, secondo i quali tutti i collaboratori e collaboratrici scolastiche hanno l’obbligo di accompagnare gli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e viceversa e dentro i locali della scuola. Per l’assistenza igienica, invece, occorre un incarico del Dirigente scolastico, trattandosi di attività specialistica.
In Sicilia la questione è ancora più complicata. Infatti ,qui, in forza dell’autonomia regionale , è stata emanata laL. 5/11/2004 n. 15 che, all’art 22, stabilisce che l’assistenza igienica è a carico dei Comuni per la scuola di base e delle province per la scuola superiore, senza eccezione alcuna.La cosa è stata talmente innovativa che è stata emanata la Circolare n. 3 del 27 Marzo 2005 nella quale si ribadisce questa singolare innovativa soluzione; però alla fine si precisa ( in ciò attenuando il rigore della propria legge regionale) che i Dirigenti scolastici , prima din chiedere agli Enti locali, l’assegnazione di personale ad hoc, debbono fornire una dichiarazione agli stessi circa la presenza di collaboratori “ formati e disponibili”.Il termine “ disponibili” è, come sempre , ancora equivoco, non chiarendo se trattasi di una disponibilità oggettiva, dovuta alla presenza di tale personale nella scuola o soggettiva, nel senso della volontà o meno del personale di svolgere tali mansioni.
Per questo motivo anche in Sicilia si è stipulata un’Intesa , il23 Giugno 2005, fra Regione siciliana, ANCI ed UPI regionali, Sindacati , nonché il Forum del Terzo Settore ed il Coordinamento delle associazioni regionali di persone con disabilità e loro familiari.
Nell’intesa si ribadisce il carattere suppletivo di ricorso agli Enti locali poiché si riconosce preliminarmente l’applicazione del CCNL del 2003,che pone a carico dei collaboratori scolastici e delle collaboratrici   l’obbligo di svolgere l’assistenza scolastica con l’obbligo di frequentarwe un apposito corso di aggiornamento di circa 40 ore, previo incarico del dirigente scolastico che deve assegnare un contributo economico di circa 1000 euro annui.   Dopo aver constatata l’ indisponibilità del personale ausiliario della scuola ( indisponibilità non soggettiva – voglio o non voglio – ma oggettiva – mancanza di personale aggiornato ), allora ci si può rivolgere ai Comuni per chiedere l’assegnazione di personale per l’assistenza igienica. Anzi si prevede la possibilità di stipula di convenzioni fra scuole ed Enti locali che provvedono a dare alle scuole un assegno ad personam di circa 750 euro.
Oggi però, i corsi dovrebbero essere stati ormai svolti e comunque, un Dirigente scolastico saputo all’atto dell’iscrizione ( Gennaio o Febbraio) che un alunno con disabilità necessita di assistenza igienica, deve immediatamente porre in essere le procedure con l’Uff scolastico provinciale e Regionale per l’avvio di un corso di aggiornamento al quale debba partecipare un collaboratore ed una collaboratrice scolastica ( per il rispetto del genere degli alunni).deve quindi dare incarico ai due prescelti, sulla base di un’assemblea sindacale, di svolgere tale attività al termine del corso, col corrispettivo diritto al compenso che, dopo la sequenza sindacale del 2008 è divenuto pensionabile.
Qualora i collaboratori prescelti si rifiutino di svolgere il corso o nessun collaboratore accetti l’incarico, a mio avviso, il Dirigente , che ha l’obbligo del risultato di qualità di funzionamento della scuola, deve riformulare l’ordine di servizio con diffida , pena il deferimento per sanzione disciplinare. Ove i collaboratori designati propongono ricorso al tribunale del lavoro, a mio avviso, il Tribunale, sulla base del CCNL, non potrebbe far altro che constatare la violazione del CCNL da parte loro e conseguentemente convalidare il provvedimento disciplinare”.


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