mercoledì 4 maggio 2016

Le agenzie prevedono normalmente le gratuità per i docenti accompagnatori secondo i rapporti della CM 291/92 .  Peraltro proprio a proposito delle gratuità la stessa circolare prevede: "9.4 - Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione".  
Infatti al comma 8 si precisa che "L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio" E con riferimento agli alunni: "La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili. Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione”. 

INOLTRE SI RICORDA - L’ art. 4 comma  sempre della CM 291/92 prevede che:  Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui  programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche”. Tuttavia la CM 623/96 precisa: “L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche (...)”. Questo significa che i Regolamenti dei singoli istituti possono darsi autonoma disciplina sull'argomenti in questione. 

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE:

0 commenti:

Posta un commento

Post più popolari