venerdì 28 agosto 2015

Per poter accedere alle tutele previste dalla L. 170 deve essere dichiarata in modo esplicito la presenza di almeno uno dei 4 DSA indicati nella Legge (art.1):
  1. dislessia;
  2. disgrafia;
  3. disortografia;
  4. discalculia. 
Può inoltre essere indicato, in generale, un Disturbo Specifico di Apprendimento (con questa esatta formulazione), o uno dei codici ICD10 corrispondente, che sono:

F81.0 (dislessia),
F81.1 (disgrafia e/o disortografia),
F81.2 (discalculia),
F81.2 (Disturbi misti delle capacità scolastiche: indica la presenza di due, o tre, dei precedenti ).

Da notare che il codice F81.9 è riferito ad un disturbo non specifico, e quindi non è DSA.

Ovviamente la scuola è tenuta ad applicare la L.170 solo in presenza di un DSA correttamente certificato. Negli altri casi (svantaggio, alunni stranieri) si può comunque personalizzare il percorso didattico facendo riferimento alla normativa BES (Bisogni Educativi Speciali).

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