mercoledì 26 novembre 2014

Spesso capita che quando non si riesce a trovare una soluzione per un docente assente neanche attraverso le sostituzioni (molte di esse illegittime), c'è l'usanza di frazionare la classe in gruppetti in modo da distribuire i bambini in più classi. Ovviamente tutto questo è ILLEGITTIMO! Vediamo perchè:

  1. Impedisce il normale svolgimento delle lezioni e lede il diritto allo studio degli studenti stessi. 
  2. Problemi strettamente legati alle norme di sicurezza. Infatti, secondo la normativa vigente, in ogni aula dovrebbero essere garantiti 1,80 metri quadri netti per persona nelle scuole dall’infanzia alle medie e 1,96 metri quadri, sempre netti, nelle scuole superiori. A tal proposito si ricorda che ai fini della funzionalità didattica e dell’agibilità delle aule “…per ogni persona (docente, alunno) presente in una aula, deve essere garantita un'area netta di 1,80 metri quadri nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e 1.96 metri quadri nella secondaria di II grado oltre ad una altezza minima di 3 mt “(D.M. 18 dicembre 1975. Si ricorda inoltre che ai fini della sicurezza anti-incendio, in una aula “..il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula…”(art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”).
La stessa normativa prevede però che tale limite possa essere superato, a condizione che:
- “..le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 ( art. 5.6 del D.M. 26 agosto 1992 e Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile - Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi);
- ci sia una ”..apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività..(D.S. e/o l’Ente, Comune o Provincia, proprietario dei locali) che indichi il numero di persone effettivamente presente nell’aula (sempre art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992);
- ci sia un “..modesto incremento numerico..”(non meglio quantificato) rispetto al limite di 26(parere Prot. n. .P480/4122 sott.32 del 6/5/2008 del Ministero dell’Interno - Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi).

Inoltre il Ministero ha emanato la nota 08 novembre 2010, che non lascia adito ad alcuna interpretazione
"[...] nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze."

In pratica, ricordano i sindacati, lo sdoppiamento delle classi
  • non è prevista da alcun regolamento;
  • se pur in via temporanea, di fatto, modifica l'organico e costituisce delle pluriclassi senza alcuna autorizzazione;
  • configura profili che potrebbero risultare penalmente perseguibili con riferimento all'art. 340 del Codice Penale in materia di interruzione di un pubblico servizio;
  • si presta a determinare eventuali infrazioni delle norme sulla sicurezza con riferimento al numero massimo degli alunni per classe, di cui al DPR 81/2009, e alla superficie delle aule in rapporto al numero delle persone che vi soggiornano, di cui al DM del 18/12/1975 in materia di norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica.
  Si consiglia pertanto ai docenti di richiedere in tali circostanze un ordine di servizio scritto.

Ecco ulteriori riferimenti normativi!


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