domenica 5 ottobre 2014

Punto fermo è che, in presenza dell’alunno con disabilità, mai il docente di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente. Infatti, all’art.13 comma 6, la Legge 104/92 dispone chiaramente che "gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" (Si può vedere anche il D.M. 9 luglio 1992).
Quindi anche nel caso sia assente l'alunno con disabilità l’insegnante di sostegno, è docente contitolare della classe e  non può essere impegnato in supplenze/sostituzioni di colleghi assenti, in caso contrario si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. Pertanto, in caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. 

Si fa inoltre presente che il contratto d'istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.), come nel caso all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 .
 L'assegnazione delle supplenze ai docenti di sostegno è un problema molto sentito e sul quale non è sempre facile fare chiarezza. 

Dal punto di vista normativo non solo la legge 104 interviene sul regolamento, il MIUR nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 (Ministro Gelmini) ha precisato: "(...) l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto" (cfr. 1.3 La flessibilità pag.15).
Tale indicazione è stata ribadata dalla Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".
Pertanto l'orientamento adottato in alcune scuole o USR (Ufficio Scolastico Regionale) più attento al problema è quello di consentire supplenze ai docenti di sostegno in orario sulla classe solo quando l'alunno con disabilità è assente.
Qualora sia prevista una specifica attività didattica con la classe dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell'alunno con disabilità, è opportuno farlo presente al Dirigente Scolastico (responsabile per l'assegnazione della supplenza) affinchè provveda a individuare altro personale docente in servizio.
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