venerdì 26 settembre 2014

La Costituzione riserva una decisa attenzione su questo argomento. L'articolo 34, ad esempio, recita: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". La scuola è aperta a tutti, quindi anche alle persone con disabilità. Su questo, oggi, non c'è ombra di dubbio, almeno in linea di principio.
Sessant'anni fa non era così ed era assai lontana qualsiasi ipotesi di integrazione, basti ricordare le scuole speciali e le classi differenziali scomparse dall'ordinamento scolastico solo negli Anni Settanta.

Perché la scuola sia veramente "aperta a tutti", e quindi anche alle persone con disabilità, lo Stato non deve solo garantirne la presenza sul territorio, ma deve anche renderne possibile la frequenza. È chiaro quindi che la garanzia del trasporto scolastico è uno dei prerequisiti essenziali per l'accesso al diritto allo studio, un diritto altrimenti non perfettamente esigibile.
È altrettanto ovvio che il trasporto rappresenta un prerequisito ancora più importante per i soggetti che, per la natura delle loro disabilità, hanno problemi di autonomia e di mobilità.
Trascorrono quasi 25 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e tale aspetto viene affrontato finalmente dal Legislatore. Lo fa nel 1971 con la legge 118. L'articolo 28 prevede, fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica, anche "il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa (…)".
Purtroppo quella disposizione circoscrive l'indicazione alla scuola dell'obbligo, limitandosi a concedere che "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie". Questo significa che il trasporto scolastico, se ci si ferma a quella norma, deve essere garantito solo nella scuola dell'obbligo. Ma la Legge è del 1971, e nel frattempo qualcosa è cambiato.
Ha segnato una svolta quasi storica una sentenza della Corte Costituzionale del 1987, la numero 215 per la precisione.
Con estrema chiarezza la Corte sancisce l'illegittimità costituzionale del passaggio della Legge 118/1971 che recita: "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie". La frequenza scolastica non può essere semplicemente "facilitata": deve essere "assicurata".
È molto importante questa precisazione perché da quel momento in poi anche per le scuole non dell'obbligo deve essere garantito il supporto necessario, e quindi anche i trasporti, alle persone con disabilità. L'indicazione è ribadita, senza ombra di dubbio, dalla nota Legge quadro sull'handicap (Legge 104/1992, in particolare agli articoli 12 e 13).

Riepilogando: il diritto al trasporto scolastico per la scuola dell'obbligo è previsto dall'articolo 28 della Legge 118/1971. Il trasporto scolastico per le scuole superiori è, nella sostanza, assicurato dalla Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale e dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/1992.

Ma  di chi è la competenza e le responsabilità?

Nel 1998, dopo un lungo travaglio, è stata approvata la norma che ha fissato i criteri per il decentramento amministrativo. Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ridisegna le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie: attività produttive, infrastrutture, territorio, ambiente e servizi alla persona e alla comunità. Fra questi ultimi è compresa anche l'istruzione scolastica.
L'articolo 139 di questo importante decreto precisa in modo netto quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. Le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore.
Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche quelle che a noi qui interessano, e cioè "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio". Quindi anche (e, oseremmo dire, soprattutto) il trasporto scolastico.
Nel caso non fosse sufficientemente chiaro, riepiloghiamo: spetta alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori (articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998). Spetta ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola materna inclusa (il riferimento legislativo è lo stesso).
Va detto che molte Regioni, fatti salvi i principi espressi dalla normativa nazionale, hanno disciplinato le modalità organizzative del trasporto scolastico.
E va detto anche che molte Province fanno ancora orecchio da mercante nonostante i loro compiti siano ben chiari.

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