sabato 16 novembre 2013

- Articolo di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) - 

L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
  • Il permesso è attribuito e non concesso (per personale docente e ATA)
Nonostante siano passati ben 6 anni dall’applicazione del nuovo Contratto, sono ancora diversi i Dirigenti che non si sono accorti di come tale norma sia cambiata fin dal Contratto del 2003.
Ne è dimostrazione il fatto che sulla materia (“permessi retribuiti e concessione del dirigente scolastico”) sono state emesse dai tribunali diverse sentenze che hanno visto soccombente l’Amministrazione che negava tali permessi per i più disparati motivi.
Alle sentenze emesse bisogna anche aggiungere l’intervento dell’ARAN, che a tutela della norma contrattuale afferma chiaramente che non vi è nessun potere discrezionale del dirigente scolastico nella concessione del permesso (torneremo più avanti sulla sentenze e sull’interpretazione autentica).
Giova anche ricordare ai dirigenti scolastici e più in generale agli “addetti ai lavori”, che al fine di giustificare il rifiuto del permesso non sta assolutamente in piedi la “scusa” della responsabilità per danno erariale a cui potrebbe andare incontro il dirigente qualora concedesse un giorno di permesso senza un motivo apprezzabilmente valido.
Questo per almeno tre ragioni:
  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente (e si spera definitivamente) decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.
Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.
  • Dal CCNL del 1995 a quello attualmente in vigore (per personale docente e ATA)
L’art 21/2 del CCNL/95 recitava:
“A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati”.
L’art. 15/2 del CCNL/2003 recitava:
“A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
L’art. 15/2 del vigente contratto recita:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
Non ci vuole molto a trovare le differenze tra quello che era scritto nel contratto del ’95 e quello che è cambiato (sicuramente in favore del dipendente) dal contratto del 2003 e confermato poi in quello attuale.
Non vi è più la parola “concessi” sostituita da “ha diritto” “a domanda” (sparisce quindi la discrezionalità del dirigente); i motivi personali o familiari per cui si chiedono i permessi non devono essere “particolari” o “gravi”(non vi è nessun riferimento in tal senso); la richiesta non deve più essere “debitamente documentata” ma più semplicemente “documentata” anche mediante “autocertificazione”.
In conclusione secondo la norma contrattuale attualmente in vigore il personale (docente e ATA), per fruire dei 3 giorni di permesso, deve preventivamente motivare con documentazione o anche con autocertificazione le ragioni della richiesta, ma il dirigente non ha titolo a valutarla discrezionalmente poiché il suo intervento deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.
  • Le sentenze e le interpretazioni autentiche dell’ARAN (per personale docente e ATA)
Sulla natura del permesso e sul suo contenuto potestativo, non dipendente da un atto discrezionale del datore di lavoro, si sono espressi il tribunale di Rimini (14.11.2001), la Cassazione, sez. lav., n. 11573 del 1997 e n. 16207 del 2008.
Nel 2001 il Giudice del Lavoro di Terni si esprimeva in questi termini:
"…Trattasi in sostanza di un diritto del lavoratore che copre (per soli tre giorni ad anno) eventi particolari di natura personale o familiare. A questo diritto speciale di permesso non possono essere di ostacolo le esigenze organizzative del datore di lavoro. Ciò in considerazione del limitato periodo, e pertanto la semplice domanda documentata comporta la concessione del permesso. All´interpretazione della norma contrattuale rileva la voluta genericità ed elasticità della stessa, quanto si riferisce a motivi "personali" non specificando altro dato o contenuto."
Più recentemente, i tribunali di Monza (sentenza n. 288 del 12 maggio 2011) e quello di Lagonegro (sentenza n. 309 del 4 aprile 2012) hanno definitivamente chiarito (la norma non era forse già chiara?) che la richiesta del permesso, se motivata con documentazione o autocertificata da parte del personale, non è soggetta a valutazione discrezionale da parte del dirigente scolastico.
In particolare le sentenze precisano che nessuna discrezionalità è lasciata al dirigente scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie (quest’ultime solo per il personale docente e se richieste come “permesso per motivi familiari o personali”) e, più in particolare, il dirigente non può comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda.
Dal momento che in molte scuole le contrattazioni d’istituto non si sono concluse, dirigenti ed RSU devono tenere d’occhio quest’ultimo passo riportato dalle sentenze di cui sopra:
non è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per il personale (docenti e ATA) di usufruire dei permessi o delle ferie, se riferite al personale docente, in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
Giova infatti ricordare che, se vi è necessità, il personale docente potrebbe richiedere il permesso anche se in quella giornata vi è una riunione del consiglio di classe per lo scrutinio intermedio o finale. Neanche in questo caso le “esigenze scolastiche” (lo scrutinio) potrebbero ostacolare il diritto del personale docente ad ottenere il permesso.
Sull’argomento rileviamo anche un intervento dell’ARAN in data 2 febbraio 2011 (a cura del Dirigente Francesco Mendez), che in risposta ad un quesito dell’USR della Puglia ha precisato:
“…l’art 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.
Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).
La previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria fruizione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
  • I 6 giorni di ferie possono essere fruiti come permesso personale e familiare (solo per il personale docente)
Riprendendo ancora il parere dell’ARAN del 2 febbraio 2011 riportiamo:
“…Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”
Ai sensi dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i 3 giorni di permesso di cui all’art. 15/2), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.
In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
Tali 9 giorni (3+6) potranno essere fruiti a seconda delle necessità, ovvero in modo frazionato o continuativo.
Es. È possibile fruire, anche cumulativamente, di 6 giorni di permessi retribuiti (3) e ferie (3) per motivi familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Precisiamo che i 6 giorni di cui all’art 13/9 rimangono sempre e comunque delle “ferie” (intesi come istituto giuridico), pertanto qualora fossero fruiti come “permesso per motivi familiari o personali” saranno comunque scalati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti.
  • L’autocertificazione e gli eventuali controlli dell’Amministrazione (per personale docente e ATA
Come finora detto il dipendente dovrà documentare o anche autocertificare i motivi della richiesta e dare quindi delle indicazioni giustificative dell’assenza.
Giova però ricordare che non tutti i motivi personali e familiari si possono documentare. È anche per questo che l’Amministrazione non può avere un potere discrezionale sulla validità della richiesta e sulla documentazione eventualmente prodotta dal dipendente.
Come potrebbe un dipendente documentare la necessità di effettuare un trasloco? Come si potrebbe documentare l’assistenza ad un parente o ad un figlio?
E come potrebbe mai il dirigente ritenere valido un motivo anziché un altro?
Già nel lontano 1984 una delibera della Corte dei Conti affermava che i “motivi personali o familiari” non devono necessariamente essere motivi o eventi gravi, ma si deve piuttosto trattare di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

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