domenica 6 ottobre 2013

Da Orizzonte scuola:

I Consigli di classe e le commissioni non possono formulare in autonomia gli orari dei docenti di sostegno. Da diversi anni assistiamo alla programmazione degli orari dei docenti di sostegno da parte dei Consigli di classe e commissioni orario.
Questa prassi diffusa in diverse istituzioni scolastiche, accelera la definizione degli orari senza tener conto della valutazione del curriculum degli alunni con disabilità.
Il DPR n.275/99 all’art. 8 comma 4 (definizione del curricolo locale) assegna alle scuole l’opportunità di determinare una quota del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività che valorizzino “gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni” e la necessità di “rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita”.
Inoltre il D.I. 26 giugno 2000, n° 234 – Regolamento recante norme in materia di curricoli dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 sempre in merito ai programmi d’insegnamento e agli orari di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, riprende “Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica prevista dal D. P.R. 275/1999”.
La libera scelta del curricolo deve poter trovare applicazione concreta nella formulazione di un quadro orario che risponda alle “effettive esigenze rilevate” dell’alunno con disabilità (Sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 2010).
Una ragione in più per contestualizzare l’attività didattica dei docenti al piano educativo individualizzato (PEI) e al progetto di vita dell’allievo (linee guida integrazione scolastica 4 agosto 2009).
I Consigli di classe “si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 Dlgs 297/94”.
La competenza e la formulazione dell’orario dei docenti di sostegno possono trovare applicazione da una scelta condivisa in sede di Consiglio d’Istituto e Collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico tenendo conto delle “eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe”.
Ogni altra distribuzione oraria difforme da quanto previsto dall’attuale normativa e orientamento giurisprudenziale non può essere accolta dagli organi collegiali... quindi è il Dirigente Scolastico che ha potere assoluto sulla formulazione dell'orario!!!
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Nessuna norma prevede che il docente per il sostegno si faccia l'orario per conto suo; anzi la normativa sulla dirigenza scolastica prevede che l'orario dei docenti è fissato dal Dirigente scolastico.
Nel caso in cui il docente avesse anche un altro ragazzo da seguire in altra scuola, bisognerebbe che i due dirigenti si coordinino.

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