venerdì 5 aprile 2013

Avere l’insegnante di sostegno è un diritto e non un obbligo. È una “risorsa” per favorire l’integrazione, non la “conditio sine qua non” per l’inserimento scolastico. È il GLHO che definisce nel PEI le risorse (anche umane) necessarie all’attuazione del progetto didattico, ma la famiglia può decidere di rinunciare a tale figura, senza perdere gli altri diritti riservati agli alunni certificati (ad esempio per l’utilizzo di prove equipollenti o di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove).
Considerando che ogni alunno con handicap ha diritto al sostegno ma non ha dovere di accettarlo si potrà, nei casi specifici e qualora lo si ritenga necessario (le possibili motivazioni sono molteplici, come la poca fiducia nelle competenze dell'insegnante o il numero di ore ridotte) richiedere la sospensione del sostegno. La semplice rinuncia AL SOSTEGNO non incide sul riconoscimento della situazione di handicap. Quindi basta redigere una semplice comunicazione e consegnarla in direzione a scuola e per conoscenza all'Ufficio scolastico di appartenenza.

Bisogna però ricordare che l'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 conferisce ai genitori il potere di rifiutare la valutazione differenziata e passare a quella semplificata, fermo restando il dovere del Consiglio di classe di precisare ai genitori, ai soli fini della valutazione, che l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e verrà valutato come tutti gli altri e, quindi, col rischio di non essere ammesso all'anno successivo. 

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