venerdì 19 ottobre 2012

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 170/2010, l’individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo citato dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.
Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.
Risulta tuttavia opportuno precisare, anche a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dal territorio, che le disposizioni in parola hanno effetto solo a partire dall’entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all’entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell’ambito dei prossimi Esami di Stato (vedi Prot. MIURAOODGOS 3573 del 26 maggio 2011).
TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE:

0 commenti:

Posta un commento

Post più popolari