domenica 4 dicembre 2011

Vi segnalo una griglia da compilare in base alla scelta di Obiettivi Minimi o Differenziati da inserire nel PEI.

Ci sono descritti molto bene i 2 percorsi da fare e la differenza tra: Obiettivi Minimi e Obiettivi Differenziati, le strategie di Didattica Integrata, le attività alternative e/o integrative per le materie differenziate e le azioni strategiche per l’INTEGRAZIONE SCOLASTICA….

    
(Il documento sottostante deve essere allegato al PEI)

Allegato del PEI n.1
La programmazione per obiettivi: alunni certificati con Riferimenti normativi.

La responsabilità di integrazione è condivisa la C.M. n. 250/1985 ribadisce che "la responsabilità dell’integrazione è al medesimo titolo dell’insegnante di classe e della comunità scolastica", in quanto l’alunno fa parte della classe e non deve essere affidato esclusivamente all’insegnante di sostegno, poichè si parlerebbe di inserimento e non di integrazione. Tutti gli insegnanti curricolari devono farsi carico del progetto d’integrazione, in particolare nei tempi scolastici in cui l’insegnante di sostegno non è presente in aula.
Ci sono due percorsi da seguire:
1) programmazione per obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali;
2) programmazione per obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali, si possono perseguire gli stessi obiettivi della classe utilizzando percorsi diversi e con lo stesso fine educativo.

1) PRIMO PERCORSO: Obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001).
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:
1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:
a) MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche.
b) MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
c) CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc oppure trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).
(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
d) TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Esami
Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).
Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza, scuola secondaria di primo grado, l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.
Nella classe quinta, scuola secondaria di 2 grado, la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa.
Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio

2) SECONDO PERCORSO: Obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali.
Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.
E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.
In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. (e non ai programmi ministeriali) (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.

Conclusioni e considerazioni
Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. E’ altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata.
Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.
E’ altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).
Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

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(Fonte: www.sostegno.blogscuola.it/).
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